Art. 2.
                  Prodotti esclusi dalla normativa

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
    a)  ai  prodotti  agricoli, intendendosi come tali i prodotti del
suolo,  dell'allevamento  e  della pesca, nonche' i prodotti di prima
trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti;
    b)  a  qualsiasi  prodotto  destinato  all'alimentazione umana ed
animale;
    c) ai prodotti medicinali;
    d) ai prodotti cosmetici.