Art. 2. Prodotti esclusi dalla normativa 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonche' i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti; b) a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale; c) ai prodotti medicinali; d) ai prodotti cosmetici.