Art. 3.
Nomine di rappresentanti dello Stato  nel  comitato della Commissione
                                 CEE

  1.  I  rappresentanti  dello  Stato  italiano  in  seno al Comitato
permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva n. 83/189/CEE del
28  marzo  1983  sono  nominati  dal Ministro degli affari esteri, su
designazione,   rispettivamente,  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio dell'artigianato del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   nell'ambito   dei   funzionari  delle  direzioni  generali
specificamente competenti.
  2.  I  rappresentanti  di  cui  al  comma  precedente coordinano la
propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate.
  3.  Il  Ministro degli affari esteri puo' anche designare, di volta
in   volta,   in  casi  particolari,  funzionari  di  amministrazioni
pubbliche  altamente specializzati su specifici argomenti da trattare
in seno al Comitato di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 3, comma 1:
            Il  testo dell'art. 5 della direttiva n. 83/189/CEE e' il
          seguente:
            "E   istituito   un   comitato   permanente  composto  da
          rappresentanti  designati  dagli  Stati  membri che possono
          farsi  assistere da esperti o consulenti e presieduto da un
          rappresentante della Commissione".
            (Omissis).