Art. 3. Nomine di rappresentanti dello Stato nel comitato della Commissione CEE 1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983 sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificamente competenti. 2. I rappresentanti di cui al comma precedente coordinano la propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate. 3. Il Ministro degli affari esteri puo' anche designare, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1.
Nota all'art. 3, comma 1: Il testo dell'art. 5 della direttiva n. 83/189/CEE e' il seguente: "E istituito un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione". (Omissis).