Art. 4.
                Organismi italiani di normalizzazione

  1.  Ogni  modifica  degli organismi italiani di normalizzazione, di
cui  all'elenco  allegato  alla  direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo
1983,  e'  comunicata  alla  Commissione  delle Comunita' europee dal
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previo
decreto  interministeriale  adottato di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e per il
coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica.   Le   modifiche   entrano   in   vigore  alla  data  di
pubblicazione   del  provvedimento  nella  Gazzetta  ufficiale  delle
Comunita' europee.
  2.  La  vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo
di  normalizzazione,  ai fini della presente legge, e' esercitata dal
Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  che  riferisce  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.