Art. 4. Organismi italiani di normalizzazione 1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione, di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983, e' comunicata alla Commissione delle Comunita' europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. 2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione, ai fini della presente legge, e' esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.