Art. 5.
Adempimenti degli organismi     di     normalizzazione     e    delle
                      Amministrazioni pubbliche

  1.   Entro   il   31   gennaio   di  ogni  anno  gli  organismi  di
normalizzazione informano la Commissione delle Comunita' europee ed i
corrispondenti  organismi  degli  altri  Stati membri delle Comunita'
europee,  nonche'  il  Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il
Comitato  europeo  di  normalizzazione  elettrotecnica  (CENELEC) sui
programmi  di  normalizzazione  e  sui  progetti  di  norma  che  non
costituiscano  la trasposizione integrale di una norma internazionale
o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova
norma  nazionale  o  una sua modifica ovvero la trasformazione di una
norma  internazionale o europea, segnalando in tal caso le differenze
o  modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono
aggiornate ogni tre mesi.
  2.  Le  informazioni  ricevute  dagli  organismi di normalizzazione
degli altri Stati delle Comunita' europee dal CEN e dal CENELEC, sono
trasmesse dagli organismi italiani di normalizzazione all'ispettorato
tecnico  dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  3.   Le   amministrazioni  pubbliche,  fatte  salve  le  rispettive
attribuzioni  istituzionali,  informano  il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato dei progetti di regola tecnica ad
applicazione  generale,  per  la  cui emanazione o approvazione siano
competenti.