Art. 6.
Comunicazione    delle    informazioni   da   parte   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato

  1.  Le  informazioni  acquisite  dal  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in forza della presente legge sono poste
a  disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato definisce
le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni stesse.
  2.  Le  informazioni  relative  ai  progetti  di  norme o di regole
tecniche  elaborati  da parte delle amministrazioni statali che hanno
carattere  riservato sono trasmesse unicamente alla Commissione delle
Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.