Art. 6. Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in forza della presente legge sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni stesse. 2. Le informazioni relative ai progetti di norme o di regole tecniche elaborati da parte delle amministrazioni statali che hanno carattere riservato sono trasmesse unicamente alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.