Art. 7. Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria 1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nota all'art. 7, comma 1: Il D.P.R. n. 1265/1953 reca: "Norme per l'attuazione dell'assegnazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di parte del personale dell'ispettorato del lavoro".