Art. 7. 
 Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria 
 
  1. A decorrere dall'anno successivo  all'entrata  in  vigore  della
presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000  iscritta  nello
stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale a norma dell'articolo 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene  iscritta  nello  stato  di
previsione   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato. 
 
          Nota all'art. 7, comma 1:
            Il  D.P.R.  n.  1265/1953  reca:  "Norme per l'attuazione
          dell'assegnazione    al   Ministero   dell'industria,   del
          commercio   e   dell'artigianato  di  parte  del  personale
          dell'ispettorato del lavoro".