Art. 9.
      Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche

  1.  Qualora  la  Commissione  delle  Comunita'  europee disponga un
termine  per  proporre  una  direttiva  nella  materia  oggetto della
comunicazione  prevista  dal  precedente articolo 6, gli organismi di
normalizzazione  non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza
del  termine,  norme  nei  settori  per  i  quali  sia  in  corso  di
elaborazione  una  norma  europea,  salvo  che  si  tratti  di  norme
richieste    dal    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.
  2.  Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un parere
circostanziato  emesso  entro  tre  mesi dalla comunicazione prevista
dall'articolo  6,  da  parte  della Commissione o di uno Stato membro
delle  Comunita' europee, di quanto ritenuto suscettibile di ostacoli
tecnici  alla  libera  circolazione dei beni, l'adozione della regola
tecnica medesima e' differita di sei mesi dalla data di comunicazione
del progetto.
  3.  Qualora l'adozione delle regole tecniche sia resa necessaria da
ragioni  di  salute e di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o in
attuazione  di  direttive  comunitarie  o per ottemperare ad obblighi
derivanti  da trattati internazionali, i termini di cui al precedente
comma  non  si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato comunica alla Commissione delle Comunita' europee le
ragioni   che   hanno   reso   necessaria   l'adozione   urgente  del
provvedimento.