Art. 9. Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche 1. Qualora la Commissione delle Comunita' europee disponga un termine per proporre una direttiva nella materia oggetto della comunicazione prevista dal precedente articolo 6, gli organismi di normalizzazione non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza del termine, norme nei settori per i quali sia in corso di elaborazione una norma europea, salvo che si tratti di norme richieste dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un parere circostanziato emesso entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 6, da parte della Commissione o di uno Stato membro delle Comunita' europee, di quanto ritenuto suscettibile di ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica medesima e' differita di sei mesi dalla data di comunicazione del progetto. 3. Qualora l'adozione delle regole tecniche sia resa necessaria da ragioni di salute e di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o in attuazione di direttive comunitarie o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali, i termini di cui al precedente comma non si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione delle Comunita' europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento.