Art. 3. 1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere: a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche; b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonche' i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.