Art. 3.

  1.  Le  norme  tecniche  di  cui  al precedente articolo 2 dovranno
comunque prevedere:
    a)   la   classificazione   delle  linee  a  seconda  delle  loro
caratteristiche elettriche e meccaniche;
    b)  la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna
delle  quali  potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni
di  carico  e  di  temperatura  per  il  calcolo dei conduttori e dei
sostegni,  nonche'  i  carichi  di  lavoro  dei materiali nelle varie
ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della
linea  dalle  opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa
attraversate,  nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere
vicini.