Art. 4.

  1.  La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente
legge  e delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 compete
agli organi del Ministero dei lavori pubblici.
  2.  Il  Ministero  dei trasporti e il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni,  ciascuno  per quanto di propria competenza, hanno
facolta'  di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di
accertare  la  rispondenza  alle  norme tecniche di cui al precedente
articolo 2.