Art. 5. 1. Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Nota all'art. 5: Il testo degli articoli 219 e seguenti del lesto unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e' il seguente: "Art. 219 (come sostituito dalla legge 1 luglio 1949, n. 417). - Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 200.000. La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge. [Ai sensi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, dal 1 luglio 1975 non costituiscono piu' reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista soltanto la pena dell'ammenda. La sostituzione della pena dell'ammenda con la sanzione amministrativa e' stata confermata dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 42 ha abrogato, dal 29 maggio 1982, le disposizioni di cui alla predetta legge n. 706/1975. Si tenga presente infine che le misure minima e massima della sanzione sono state elevate di cinque volte dall'art. 113, secondo comma, della legge n. 689/1981 sopracitata, in relazione al primo comma dell'art. 114 della medesima legge, il quale prevede che le disposizioni dell'art. 113 si applichino a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali]. Art. 220 - I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto e' disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonche' degli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del codice di procedura penale. I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222. Art. 221. - Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile la facolta' di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' della denuncia. Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del sindaco, o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette. Art. 222. - Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorita' giudiziaria, puo' ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sara' da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione e' inviato all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale. Art. 223. - Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un Funzionario da lui delegato. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 222, sostituito all'ingegnere capo del genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui designato. Art. 224. - Centro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile a termini delle disposizioni della presente legge e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Art. 225. - Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sara' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Art. 226. E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma dei regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852 e 15 aprile 1928, n. 854: a) ai concessionari di impianti elettrici che gia' godono dei predetti benefici; b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in stato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano, entro il 31 dicembre 1928, presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori; c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore. La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia. Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 15 aprile 1928, n. 854, per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931. Art. 227. - La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941. Art. 228. - Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti e' conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessita' per la trasformazione agraria di una o piu' province o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici. La concessione della sovvenzione e' subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935. La sovvenzione sara' corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo. Art. 229. - Per gli impianti di cui agli articoli precedenti e' accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finche' dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuibile agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica. Art. 230. - Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui profitti di guerra, la misura della sovvenzione sara' determinata caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenendo conto del contributo indiretto gia' concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti. Art. 231. - Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli articoli 24 decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e 26 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. Art. 232. - E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 e 12 del regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930. Art. 233. - Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima". Si trascrive, ad ogni buon fine, anche il testo dell'art. 234 che ha abrogato leggi e decreti citati nei precedenti articoli: "Art. 234. - Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati: 1) il regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali stabilendo altresi' le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; 2) il regio decreto 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche; 3) i regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736 e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161; 4) il regio decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; 5) gli articoli 3 e 6 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 concernente l'aumento delle entrate demaniali; 6) il regio decreto 7 febbraio 1926, n. 327 che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole; 7) il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico; 8) la legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi delle acque a scopo industriale; 9) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale; 10) il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con regio decreto 20 agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica; 11) il regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca un'aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232; 12) il regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni relative all'autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica; 13) il regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la legge 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il detto decreto; 14) gli articoli 1 e 12, 16 e 17, regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica; 15) il regio decreto 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'art. 6; 16) il regio decreto 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici; 17) il regio decreto 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione; 18) il regio decreto 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali; 19) le lettere f), g), h), i), dell'art. 97 e le lettere a), b), c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonche' le lettere k) del citato art. 97 e c) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge; 20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge".