Art. 10.

  1.  Dopo  l'articolo  41  della  legge  26  luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
  "ART. 41-bis. - (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali
di  rivolta  o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di
grazia   e   giustizia   ha   facolta'  di  sospendere  nell'istituto
interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di
trattamento  dei  detenuti  e  degli  internati.  La sospensione deve
essere  motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare  l'ordine  e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del
fine suddetto".
  2.   L'articolo   90  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
conseguentemente abrogato.