Art. 11.

  1.  L'articolo  47  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato
dall'articolo  4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'articolo 7
della  legge  13  settembre 1982, n. 646, nonche' dall'articolo 4-bis
del   decreto-legge   22   aprile   1985,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e' sostituito dal
seguente:
  "ART.  47. - (Affidamento in prova al servizio sociale). - 1. Se la
pena  detentiva  inflitta  non  supera  tre  anni, il condannato puo'
essere  affidato  al  servizio  sociale  fuori  dell'istituto  per un
periodo uguale a quello della pena da scontare.
  2.  Il  provvedimento  e'  adottato  sulla base dei risultati della
osservazione  della  personalita', condotta collegialmente per almeno
un  mese  in  istituto,  nei  casi  in  cui  si  puo' ritenere che il
provvedimento  stesso,  anche  attraverso  le  prescrizioni di cui al
comma  5,  contribuisca  alla  rieducazione  del  reo  e  assicuri la
prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
  3.  L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere disposto
senza  procedere  alla osservazione in istituto quando il condannato,
dopo  un  periodo  di  custodia cautelare, ha goduto di un periodo di
liberta' serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui
al  precedente  comma  2.  L'istanza  e'  presentata  al tribunale di
sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero
o il pretore investito dell'esecuzione.
  4.  Se  l'istanza  di  cui  al precedente comma 3 e' proposta prima
dell'emissione  o  dell'esecuzione  dell'ordine  di  carcerazione, e'
presentata  al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta
il  limite  di  pena  di  cui  al  comma  1,  sospende  l'emissione o
l'esecuzione  fino  alla  decisione del tribunale di sorveglianza, al
quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza
decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
  5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate
le  prescrizioni  che  il  soggetto  dovra' seguire in ordine ai suoi
rapporti  con  il  servizio  sociale,  alla  dimora, alla liberta' di
locomozione,  al  divieto  di  frequentare  determinati  locali ed al
lavoro.
  6.  Con  lo  stesso  provvedimento puo' essere disposto che durante
tutto  o  parte del periodo di affidamento in prova il condannato non
soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato;
in   particolare  sono  stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al
soggetto  di  svolgere  attivita'  o  di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
  7.  Nel  verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in
quanto  possibile  in  favore  della vittima del suo reato ed adempia
puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
  8.  Nel  corso  dell'affidamento  le  prescrizioni  possono  essere
modificate dal magistrato di sorveglianza.
  9.  Il  servizio  sociale  controlla  la condotta del soggetto e lo
aiuta  a  superare  le  difficolta' di adattamento alla vita sociale,
anche  mettendosi  in  relazione  con la sua famiglia e con gli altri
suoi ambienti di vita.
  10.  Il  servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di
sorveglianza sul comportamento del soggetto.
  11.   L'affidamento   e'  revocato  qualora  il  comportamento  del
soggetto,  contrario  alla  legge o alle prescrizioni dettate, appaia
incompatibile con la prosecuzione della prova.
  12.  L'esito  positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni
altro effetto penale".