Art. 12.

  1.  L'articolo  47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto
dall'articolo  4-ter  del  decreto-legge  22  aprile  1985,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e'
sostituito dal seguente:
  "ART. 47-bis. - (Affidamento in prova in casi particolari). - 1. Se
la  pena  detentiva,  inflitta  entro  il  limite  di  cui al comma 1
dell'articolo  47,  deve  essere  eseguita  nei  confronti di persona
tossicodipendente o alcool-dipendente che abbia in corso un programma
di  recupero  o  che  ad  esso intenda sottoporsi, l'interessato puo'
chiedere  in  ogni  momento  di  essere affidato in prova al servizio
sociale  per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla
base  di  un  programma  da  lui  concordato con una unita' sanitaria
locale  o  con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di
cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  22 aprile 1985, n. 144,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.
Alla  domanda  deve  essere allegata certificazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza
o  di  alcool-dipendenza  e  la  idoneita',  ai fini del recupero del
condannato, del programma concordato.
  2. Si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47 anche
se  la  domanda  e'  presentata  dopo che l'ordine di carcerazione e'
stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina
la scarcerazione del condannato.
  3.   Il   tribunale  di  sorveglianza,  nominato  un  difensore  al
condannato  che  ne  sia  privo,  fissa  senza  indugio la data della
trattazione,  dandone  avviso  al  richiedente,  al  difensore  e  al
pubblico  ministero  almeno  cinque giorni prima. Se non e' possibile
effettuare  la  notifica  dell'avviso  al  condannato  nel  domicilio
indicato  nella  richiesta  e  lo  stesso non compare all'udienza, il
tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.
  4. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche
acquisire  copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni
accertamenti  in  ordine  al  programma  terapeutico concordato; deve
altresi'    accertare   che   lo   stato   di   tossicodipendenza   o
alcool-dipendenza  o l'esecuzione del programma di recupero non siano
preordinati al conseguimento del beneficio.
  5.  Dell'ordinanza  che  conclude il procedimento e' data immediata
comunicazione  al  pubblico  ministero  o  al  pretore competente per
l'esecuzione,  il  quale,  se  l'affidamento  non e' disposto, emette
ordine di carcerazione.
  6.  Se  il  tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le
prescrizioni  impartite devono essere comprese quelle che determinano
le  modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le
prescrizioni   e   le   forme  di  controllo  per  accertare  che  il
tossicodipendente  o  l'alcool-dipendente  prosegue  il  programma di
recupero.  L'esecuzione  della  pena si considera iniziata dalla data
del verbale di affidamento.
  7.  L'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale non puo' essere
disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte.
  8. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista   dalla   presente   legge   per   la   misura   alternativa
dell'affidamento in prova al servizio sociale".