Art. 13.

  1.  Dopo l'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificato  dal  precedente  articolo  12  della  presente  legge, e'
inserito il seguente:
  "ART.  47-ter.  -  (Detenzione  domiciliare).  -  1.  La pena della
reclusione  non  superiore  a  due  anni,  anche se costituente parte
residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere
espiate, se non vi e' stato affidamento in prova al servizio sociale,
nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in
un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:
    1)  donna  incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di
prole di eta' inferiore a tre anni con la convivente;
    2)  persona  in  condizioni  di  salute particolarmente gravi che
richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
    3)  persona  di  eta'  superiore  a  65  anni,  se  inabile anche
parzialmente;
    4)  persona di eta' minore di 21 anni, per comprovate esigenze di
salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
    2.  La  detenzione domiciliare non puo' essere concessa quando e'
accertata   l'attualita'   di  collegamenti  del  condannato  con  la
criminalita' organizzata o di una scelta di criminalita'.
    3.  Se  la  condanna  di  cui al comma 1 deve essere eseguita nei
confronti  di persona che trovasi in stato di liberta' o ha trascorso
la  custodia  cautelare,  o  la parte terminale di essa, in regime di
arresti  domiciliari,  si  applica  la  procedura  di  cui al comma 4
dell'articolo 47.
    4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre la detenzione
domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo  quanto stabilito dal
secondo  comma  dell'articolo  254-quater  del  codice  di  procedura
penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e
impartisce  altresi'  le disposizioni per gli interventi del servizio
sociale.  Tali  prescrizioni e disposizioni possono essere modificate
dal  magistrato  di  sorveglianza  competente  per il luogo in cui si
svolge la detenzione domiciliare.
    5.   Il  condannato  nei  confronti  del  quale  e'  disposta  la
detenzione  domiciliare  non  e'  sottoposto  al regime penitenziario
previsto   dalla   presente  legge  e  dal  relativo  regolamento  di
esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per
il  mantenimento,  la  cura  e l'assistenza medica del condannato che
trovasi in detenzione domiciliare.
    6.  La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del
soggetto,  contrario  alla  legge o alle prescrizioni dettate, appare
incompatibile con la prosecuzione delle misure.
    7.  Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono a cessare le
condizioni previste nel comma 1.
    8.  Il  condannato  che,  essendo  in  stato  di detenzione nella
propria  abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se
ne allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale.
Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.
    9.  La  denuncia  per  il  delitto  di  cui al comma 8 importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca".