Art. 14. 
 
  1. L'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'  sostituito
dal seguente: 
  "ART. 50. - (Ammissione alla semiliberta').  -  1.  Possono  essere
espiate in regime di semiliberta' la  pena  dell'arresto  e  la  pena
della reclusione non superiore a sei mesi, se il  condannato  non  e'
affidato in prova al servizio sociale. 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato  puo'  essere
ammesso al regime  di  semiliberta'  soltanto  dopo  l'espiazione  di
almeno meta' della pena. L'internato puo'  esservi  ammesso  in  ogni
tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47  se  i  risultati
dell'osservazione di  cui  al  comma  2  dello  stesso  articolo  non
legittimano l'affidamento in prova al  servizio  sociale  ma  possono
essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal  comma
4 del presente articolo, il condannato puo' essere ammesso al  regime
di semiliberta' anche prima dell'espiazione  di  almeno  meta'  della
pena. 
  3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto  della
pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. 
  4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in  relazione
ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando  vi  sono  le
condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella societa'. 
  5. Il condannato all'ergastolo puo' essere  ammesso  al  regime  di
semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni di pena. 
  6. Nei casi previsti  dal  comma  1  la  semiliberta'  puo'  essere
altresi' disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se  il
condannato ha dimostrato la propria volonta' di  reinserimento  nella
vita sociale; in tal caso si applica la disposizione di cui al  comma
4 dell'articolo 47. 
  7. Se l'ammissione alla semiliberta' riguarda una detenuta madre di
un figlio di eta' inferiore a tre anni, essa ha diritto di  usufruire
della casa per la semiliberta' di cui all'ultimo comma  dell'articolo
92 del decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1976,  n.
431".