Art. 14. 1. L'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "ART. 50. - (Ammissione alla semiliberta'). - 1. Possono essere espiate in regime di semiliberta' la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non e' affidato in prova al servizio sociale. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo' essere ammesso al regime di semiliberta' soltanto dopo l'espiazione di almeno meta' della pena. L'internato puo' esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47 se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo, il condannato puo' essere ammesso al regime di semiliberta' anche prima dell'espiazione di almeno meta' della pena. 3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva. 4. L'ammissione al regime di semiliberta' e' disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella societa'. 5. Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al regime di semiliberta' dopo avere espiato almeno venti anni di pena. 6. Nei casi previsti dal comma 1 la semiliberta' puo' essere altresi' disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volonta' di reinserimento nella vita sociale; in tal caso si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 47. 7. Se l'ammissione alla semiliberta' riguarda una detenuta madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semiliberta' di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431".