Art. 15.

  1.  Dopo  l'articolo  51  della  legge  26  luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
  "ART. 51-bis. - (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della
liberta).  - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova
al  servizio  sociale  o della detenzione domiciliare o del regime di
semiliberta'  sopravviene  un  titolo  di  esecuzione  di  altra pena
detentiva,  il  direttore  dell'istituto penitenziario o il direttore
del  centro  di servizio sociale informa immediatamente il magistrato
di  sorveglianza.  Se  questi,  tenuto  conto  del cumulo delle pene,
rileva  che  permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo
47   o  al  comma  1  dell'articolo  47-ter  o  ai  primi  tre  commi
dell'articolo  50,  dispone  con  decreto la prosecuzione provvisoria
della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della
misura  stessa.  Il  magistrato  di sorveglianza trasmette quindi gli
atti  al  tribunale  di sorveglianza che deve decidere nel termine di
venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura".