Art. 16.

  1.  Dopo  l'articolo  51-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354,
aggiunto dal precedente articolo 15 della presente legge, e' inserito
il seguente:
  "ART. 51-ter. - (Sospensione cautelativa delle misure alternative).
- 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime
di   semiliberta'   o   di  detenzione  domiciliare  pone  in  essere
comportamenti   tali  da  determinare  la  revoca  della  misura,  il
magistrato  di  sorveglianza nella cui giurisdizione essa e' in corso
ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando
l'accompagnamento  del  trasgressore  in  istituto.  Trasmette quindi
immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni
di  competenza.  Il  provvedimento  di  sospensione del magistrato di
sorveglianza  cessa  di avere efficacia se la decisione del tribunale
di  sorveglianza  non  interviene entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti".