Art. 17. 
 
  1. Dopo l'articolo 53 della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  "ART. 53-bis. - (Computo del periodo di permesso o licenza).  -  1.
Il tempo trascorso  dal  detenuto  o  dall'internato  in  permesso  o
licenza e'  computato  a  ogni  effetto  nella  durata  delle  misure
restrittive della liberta' personale, salvi i casi di mancato rientro
o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non  si
e'   dimostrato   meritevole   del   beneficio.   In   questi    casi
sull'esclusione  dal  computo  decide,  con  decreto   motivato,   il
magistrato di sorveglianza. 
  2. Avverso il decreto puo' essere proposto dall'interessato reclamo
al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo
14-ter. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del
collegio".