Art. 18.

  1.  L'articolo  54  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato
dall'articolo  5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
  "ART.  54.  -  (Liberazione  anticipata). - 1. Al condannato a pena
detentiva   che   ha   dato  prova  di  partecipazione  all'opera  di
rieducazione    e'    concessa,    quale   riconoscimento   di   tale
partecipazione,  e  ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella
societa',  una  detrazione  di quarantacinque giorni per ogni singolo
semestre  di  pena  scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
  2.  La  concessione  del  beneficio  e'  comunicata all'ufficio del
pubblico  ministero  presso  la corte d'appello o il tribunale che ha
emesso   il   provvedimento  di  esecuzione  o  al  pretore  se  tale
provvedimento e' stato da lui emesso.
  3.   La  condanna  per  delitto  non  colposo  commesso  nel  corso
dell'esecuzione  successivamente  alla  concessione  del beneficio ne
comporta la revoca.
  4.  Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere
espiato  per  essere  ammessi  ai benefici dei permessi premio, della
semiliberta'  e  della  liberazione  condizionale,  la  parte di pena
detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente
disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo".