Art. 19. 1. L'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "ART. 56. - (Remissione del debito). - 1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda puo' essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese".