Art. 19.

  1.  L'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito
dal seguente:
  "ART. 56. - (Remissione del debito). - 1. Il debito per le spese di
procedimento   e   di  mantenimento  e'  rimesso  nei  confronti  dei
condannati  e  degli internati che si trovano in disagiate condizioni
economiche  e  hanno  tenuto  regolare  condotta ai sensi dell'ultimo
comma  dell'articolo 30-ter. La relativa domanda puo' essere proposta
fino  a  che  non  sia  conclusa  la  procedura per il recupero delle
spese".