Art. 2.

  1.  Dopo  l'articolo  14-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354,
aggiunto  dal precedente articolo 1 della presente legge, e' inserito
il seguente:
  "ART.  14-ter.  -  (Reclamo).  -  1.  Avverso  il provvedimento che
dispone  o  proroga il regime di sorveglianza particolare puo' essere
proposto  dall'interessato  reclamo  al tribunale di sorveglianza nel
termine   di  dieci  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento
definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
  2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di
consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
  3.  Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e
del    pubblico    ministero.   L'interessato   e   l'amministrazione
penitenziaria possono presentare memorie.
  4.   Per   quanto   non   diversamente  disposto  si  applicano  le
disposizioni del capo II-bis del titolo II".