Art. 21.

  1.  L'articolo  69  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato
dall'articolo  8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
  "ART.   69.   -   (Funzioni   e  provvedimenti  del  magistrato  di
sorveglianza).  -  1.  Il  magistrato  di  sorveglianza  vigila sulla
organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al
Ministro  le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla
attuazione del trattamento rieducativo.
  2.  Esercita,  altresi',  la  vigilanza  diretta  ad assicurare che
l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita'
delle leggi e dei regolamenti.
  3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
  4.  Provvede  al  riesame  della pericolosita' ai sensi del primo e
secondo   comma   dell'articolo   208   del  codice  penale,  nonche'
all'applicazione,   esecuzione,   trasformazione   o   revoca,  anche
anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresi', con decreto
motivato,  in  occasione  dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale
revoca  della  dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o
per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice
penale.
  5.  Approva,  con  decreto,  il  programma di trattamento di cui al
terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che
costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato,
lo  restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione.
Approva,  con  decreto,  il  provvedimento  di  ammissione  al lavoro
all'esterno.   Impartisce,   inoltre,   nel  corso  del  trattamento,
disposizioni  dirette  ad  eliminare eventuali violazioni dei diritti
dei condannati e degli internati.
  6.  Decide  con  ordinanza  impugnabile  soltanto  per  cassazione,
secondo  la  procedura  di  cui  all'articolo 14-ter, sui reclami dei
detenuti  e  degli  internati  concernenti  l'osservanza  delle norme
riguardanti:
    a)  l'attribuzione  della  qualifica  lavorativa, la mercede e la
remunerazione  nonche'  lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e
di lavoro e le assicurazioni sociali;
    b)  le  condizioni  di  esercizio  del  potere  disciplinare,  la
costituzione   e   la   competenza   dell'organo   disciplinare,   la
contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa.
    7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai
detenuti  semiliberi  ed  agli  internati, e sulle modifiche relative
all'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  e  alla detenzione
domiciliare.
    8.  Provvede,  con  ordinanza, sulla remissione del debito di cui
all'articolo   56   della  presente  legge  e  sui  ricoveri  di  cui
all'articolo 148 del codice penale.
    9.  Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia
concernenti i detenuti.
    10.  Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla
legge".