Art. 22.

  1.  L'articolo  70  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato
dall'articolo  9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
  "ART.   70.   -   (Funzioni   e   provvedimenti  del  tribunale  di
sorveglianza).  -  1.  In  ciascun  distretto di corte d'appello e in
ciascuna  circoscrizione  territoriale di sezione distaccata di corte
d'appello  e'  costituito un tribunale di sorveglianza competente per
l'affidamento   in   prova   al   servizio   sociale,  la  detenzione
domiciliare,   la   semiliberta',  la  liberazione  condizionale,  la
riduzione  di  pena  per  la  liberazione  anticipata,  la  revoca  o
cessazione   dei   suddetti   benefici,   il  rinvio  obbligatorio  o
facoltativo  dell'esecuzione  delle  pene  detentive  ai  sensi degli
articoli  146  e  147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonche' per
ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
  2.  Il  tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello
sui  ricorsi  avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo
69.  Il  magistrato  che  ha emesso il provvedimento non fa parte del
collegio.
  3.  Il  tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza
in  servizio  nel distretto o nella circoscrizione territoriale della
sezione  distaccata  di  corte  d'appello  e da esperti scelti fra le
categorie  indicate  nel  quarto  comma dell'articolo 80, nonche' fra
docenti di scienze criminalistiche.
  4.  Gli  esperti  effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio
superiore  della  magistratura in numero adeguato alle necessita' del
servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.
  5.  I  provvedimenti  del  tribunale  sono  adottati da un collegio
composto  dal  presidente  o,  in  sua  assenza  o  impedimento,  dal
magistrato  di  sorveglianza  che lo segue nell'ordine delle funzioni
giudiziarie   e,  a  parita'  di  funzioni,  nell'anzianita';  da  un
magistrato  di  sorveglianza  e  da  due  fra  gli  esperti di cui al
precedente comma 4.
  6.  Uno  dei  due  magistrati ordinari deve essere il magistrato di
sorveglianza  sotto  la  cui  giurisdizione  e' posto il condannato o
l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.
  7.   La   composizione   dei   collegi  giudicanti  e'  annualmente
determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.
  8.  Le  decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera
di  consiglio;  in  caso  di  parita'  di  voti  prevale  il voto del
presidente.
  9.   Agli   esperti   componenti  del  tribunale  e'  riservato  il
trattamento  economico  assegnato agli esperti di cui al quarto comma
dell'articolo 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena".