Art. 23. 1. Dopo l'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, e' inserito il seguente: "ART. 70-bis. - (Presidente del tribunale di sorveglianza). - 1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello. 2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede: a) a dirigere e ad organizzare le attivita' del tribunale di sorveglianza; b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attivita' degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo; c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessita' di servizio; d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68; e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti; f) a svolgere tutte le altre attivita' a lui riservate dalla legge e dai regolamenti".