Art. 23.

  1.  Dopo  l'articolo  70  della  legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificato  dall'articolo  22  della  presente  legge, e' inserito il
seguente:
  "ART. 70-bis. - (Presidente del tribunale di sorveglianza). - 1. Le
funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a
un  magistrato  di  cassazione  o,  per  i  tribunali istituiti nelle
sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.
  2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni
di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:
    a)  a  dirigere  e  ad  organizzare le attivita' del tribunale di
sorveglianza;
    b)  a  coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo
degli affari di competenza del tribunale, l'attivita' degli uffici di
sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;
    c)  a  disporre  le  applicazioni  dei magistrati e del personale
ausiliario  nell'ambito  dei  vari uffici di sorveglianza nei casi di
assenza, impedimento o urgenti necessita' di servizio;
    d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 68;
    e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina
degli  esperti  effettivi  o  supplenti  componenti del tribunale e a
compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
    f)  a  svolgere  tutte  le  altre attivita' a lui riservate dalla
legge e dai regolamenti".