Art. 24.

  1.  Dopo  l'articolo  70-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354,
aggiunto  dall'articolo  23  della  presente  legge,  e'  inserito il
seguente:
  "ART.  70-ter.  -  (Nuove  denominazioni).  -  1.  Le denominazioni
"sezione  di  sorveglianza"  e  "giudice di sorveglianza" di cui alle
leggi   vigenti   sono  rispettivamente  sostituite  dalle  seguenti:
"tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza".
  2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonche' degli
uffici  di  sorveglianza  di  cui  all'articolo  68  si  provvede con
assegnazioni  dirette  di  fondi  e di attrezzature mediante prelievo
delle  somme  necessarie  dagli  appositi  capitoli  del  bilancio di
previsione del Ministero di grazia e giustizia".