Art. 25. 
 
  1. L'articolo 71 della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  modificato
dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal
seguente: 
  "ART. 71. - (Norme generali). - 1. Per l'adozione dei provvedimenti
di competenza del tribunale di  sorveglianza  espressamente  indicati
nei commi 1 e 2  dell'articolo  70,  nonche'  dei  provvedimenti  del
magistrato di sorveglianza in materia di remissione  del  debito,  di
ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, di  applicazione,
esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure  di
sicurezza  e  di  quelli  relativi  all'accertamento   dell'identita'
personale ai fini delle dette misure, si applica il  procedimento  di
cui ai commi e agli articoli seguenti. 
  2. Il presidente del tribunale o il magistrato di  sorveglianza,  a
seguito  di  richiesta  o  di  proposta  ovvero  di  ufficio,  invita
l'interessato ad esercitare la facolta' di nominare un difensore.  Se
l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'invito, il difensore e' nominato di ufficio dal  presidente  del
tribunale  o  dal  magistrato  di  sorveglianza.  Successivamente  il
presidente del tribunale o il magistrato di  sorveglianza  fissa  con
decreto il giorno della trattazione e  ne  fa  comunicare  avviso  al
pubblico ministero, all'interessato  e  al  difensore  almeno  cinque
giorni prima di quello stabilito. 
  3.  La  competenza  spetta  al  tribunale  o   al   magistrato   di
sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di  prevenzione  o
di pena in cui si trova  l'interessato  all'atto  della  richiesta  o
della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento. 
  4. Se l'interessato non e'  detenuto  o  internato,  la  competenza
spetta al  tribunale  o  al  magistrato  di  sorveglianza  che  hanno
giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha  la  residenza  o  il
domicilio.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  determinare   la
competenza  secondo  il  criterio  sopra  indicato,  si  applica   la
disposizione del  secondo  comma  dell'articolo  635  del  codice  di
procedura penale. 
  5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del  libro  IV
del codice  di  procedura  penale  sono  applicabili  in  quanto  non
diversamente disposto dalla presente legge. L'articolo 641 del codice
di procedura penale resta in vigore  limitatamente  ai  casi  di  cui
all'articolo 212 dello stesso codice".