Art. 26. 1. L'articolo 71-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal seguente: "Art. 71-ter. - (Ricorso per cassazione). - 1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresi', l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura penale".