Art. 26.

  1.  L'articolo  71-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto
dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 71-ter. - (Ricorso per cassazione). - 1. Avverso le ordinanze
del  tribunale  di  sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il
pubblico  ministero,  l'interessato  e, nei casi di cui agli articoli
14-ter  e  69,  comma  6,  l'amministrazione  penitenziaria,  possono
proporre  ricorso  per cassazione per violazione di legge entro dieci
giorni   dalla  comunicazione  del  provvedimento.  Si  applicano  le
disposizioni   del  terzo  comma  dell'articolo  640  del  codice  di
procedura  penale. Si applica, altresi', l'ultimo comma dell'articolo
631 del codice di procedura penale".