Art. 28.

  1. Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Il  condannato  all'ergastolo puo' essere ammesso alla liberazione
condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena".
 
          Nota all'art. 28, comma 1:
            Il testo dell'art. 176 del codice penale, come sostituito
          dall'art.  2  della  legge  25  novembre 1962, n. 1634, poi
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  176. (Liberazione condizionale). - Il condannato a
          pena  detentiva  che,  durante il tempo di esecuzione della
          pena,  abbia  tenuto  un comportamento tale da far ritenere
          sicuro  il  suo  ravvedimento,  puo'  essere  ammesso  alla
          liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi
          e  comunque almeno meta' della pena inflittagli, qualora il
          rimanente della pena non superi i cinque anni.
            Se   si  tratta  di  recidivo,  nei  casi  preveduti  dai
          capoversi  dell'articolo  99,  il  condannato,  per  essere
          ammesso  alla liberazione condizionale, deve avere scontato
          almeno  quattro anni di pena e non meno di tre quarti della
          pena inflittagli.
            Il  condannato  all'ergastolo  puo'  essere  ammesso alla
          liberazione   condizionale  quando  abbia  scontato  almeno
          ventisei anni di pena.
            La   concessione   della   liberazione   condizionale  e'
          subordinata   all'adempimento   delle  obbligazioni  civili
          derivanti  dal  reato,  salvo che il condannato dimostri di
          trovarsi nell'impossibilita' di adempierle".