Art. 29.

  1.  Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 23 della legge 26
luglio  1975,  n.  354,  il terzo comma dell'articolo 48 della stessa
legge n. 354, nonche' la legge 12 febbraio 1975, n. 6.
 
          Note all'art. 29, comma 1:
            -  Il  testo  dell'art.  23 della legge n. 354/1975, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  23.  (Remunerazione  e  assegni  familiari).  - Ai
          detenuti  e agli internati che lavorano sono dovuti, per le
          persone  a  carico,  gli  assegni  familiari nella misura e
          secondo le modalita' di legge.
            Gli  assegni  familiari  sono  versati  direttamente alle
          persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento".
            -  Il  testo  dell'art.  48 della legge n. 354/1975, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  48.  (Regime  di  semiliberta).  -  Il  regime  di
          semiliberta'  consiste  nella  concessione  al condannato e
          all'internato   di   trascorrere  parte  del  giorno  fuori
          dell'istituto  per  partecipare  ad  attivita'  lavorative,
          istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
            I  condannati  e  gli  internati  ammessi  al  regime  di
          semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite
          sezioni  autonome  di  istituti  ordinari e indossano abiti
          civili".