Art. 29. 1. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il terzo comma dell'articolo 48 della stessa legge n. 354, nonche' la legge 12 febbraio 1975, n. 6.
Note all'art. 29, comma 1: - Il testo dell'art. 23 della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 23. (Remunerazione e assegni familiari). - Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento". - Il testo dell'art. 48 della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 48. (Regime di semiliberta). - Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili".