Art. 3.

  1.  Dopo  l'articolo  14-ter  della  legge  26 luglio 1975, n. 354,
aggiunto  dal precedente articolo 2 della presente legge, e' inserito
il seguente:
  "ART.   14-quater.   -   (Contenuti   del  regime  di  sorveglianza
particolare).  - 1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le
restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e
della  sicurezza,  all'esercizio  dei  diritti  dei  detenuti e degli
internati  e  alle  regole  di  trattamento previste dall'ordinamento
penitenziario.
  2.  L'amministrazione  penitenziaria  puo'  adottare  il  visto  di
controllo   sulla   corrispondenza,  previa  autorizzazione  motivata
dell'autorita' giudiziaria competente.
  3.  Le  restrizioni  di  cui ai commi precedenti sono motivatamente
stabilite  nel  provvedimento  che  dispone il regime di sorveglianza
particolare.
  4.  In  ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e
le  esigenze  della  salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il
possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal
regolamento interno, nei limiti in cui cio' non comporta pericolo per
la  sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto;
l'uso   di  apparecchi  radio  del  tipo  consentito;  la  permanenza
all'aperto  per  almeno  due  ore  al  giorno  salvo  quanto disposto
dall'articolo  10;  i colloqui con i difensori, nonche' quelli con il
coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
  5.  Se  il  regime  di  sorveglianza  particolare  non e' attuabile
nell'istituto    ove    il   detenuto   o   l'internato   si   trova,
l'amministrazione  penitenziaria  puo'  disporre,  con  provvedimento
motivato,  il  trasferimento  in altro istituto idoneo, con il minimo
pregiudizio  possibile  per  la  difesa  e  per  i familiari, dandone
immediato  avviso  al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al
Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti
a base del trasferimento".