Art. 30. 1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 18 della presente legge, si applica con provvedimento del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 31 agosto 1981 nonche' al semestre in corso a quella data, nella misura di 45 giorni, o in quella integrativa di 25 giorni nei casi in cui sono state gia' concesse le detrazioni di pena secondo le norme preesistenti, sempreche' attualmente e con riferimento ai semestri suddetti risulti provata la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri indicati nell'articolo 94 del regolamento di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.
Nota all'art. 30. comma 1: Il testo vigente dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1976 e' il seguente: "Art. 94. (Riduzioni di pena per la liberazione anticipata). - Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio preveduto dall'art. 54 della legge, si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 91 del presente regolamento. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e' valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel corso del trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualita' dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari. Il pubblico ministero o il pretore competenti per l'esecuzione comunica alla sezione di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena".