Art. 30.

  1.  La  detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26
luglio  1975, n. 354, come modificato dall'articolo 18 della presente
legge,  si  applica  con  provvedimento del tribunale di sorveglianza
anche ai semestri di pena scontata successivi alla data del 31 agosto
1981  nonche'  al semestre in corso a quella data, nella misura di 45
giorni,  o  in  quella  integrativa di 25 giorni nei casi in cui sono
state   gia'   concesse  le  detrazioni  di  pena  secondo  le  norme
preesistenti,  sempreche'  attualmente  e con riferimento ai semestri
suddetti  risulti  provata la partecipazione del condannato all'opera
di  rieducazione  secondo  i  criteri  indicati  nell'articolo 94 del
regolamento  di esecuzione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n. 431.
 
          Nota all'art. 30. comma 1:
            Il  testo vigente dell'art. 94 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 431/1976 e' il seguente:
            "Art.   94.   (Riduzioni   di  pena  per  la  liberazione
          anticipata).  -  Per  l'inoltro  delle  richieste  e  delle
          proposte   per   la  concessione  del  beneficio  preveduto
          dall'art.  54 della legge, si applicano le disposizioni del
          primo comma dell'art. 91 del presente regolamento.
            La    partecipazione    del   condannato   all'opera   di
          rieducazione   e'   valutata  con  particolare  riferimento
          all'impegno    dimostrato   nel   trarre   profitto   dalle
          opportunita'   offertegli   nel   corso   del  trattamento,
          all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori
          penitenziari  e alla qualita' dei rapporti intrattenuti con
          i compagni e con i familiari.
            Il   pubblico  ministero  o  il  pretore  competenti  per
          l'esecuzione  comunica  alla  sezione  di  sorveglianza  la
          sentenza  di  condanna inflitta al soggetto per delitto non
          colposo commesso durante l'esecuzione della pena".