Art. 4. 
 
  1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio  1975,  n.
354, modificato dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e'
sostituito dal seguente: 
  "Per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, la  sottoposizione  al  visto  di  controllo
sulla  corrispondenza  e  le   autorizzazioni   alla   corrispondenza
telefonica sono di competenza dell'autorita' giudiziaria, ai sensi di
quanto  stabilito  nel  secondo  comma  dell'articolo  11.  Dopo   la
pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio  sono
di competenza del direttore dell'istituto". 
 
          NOTE

          Nota all'art. 4, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  18  della  legge n. 354/1975 (Norme
          sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
          misure   privative   e   limitative  della  liberta),  come
          modificato  dall'art.  2  della  legge  n.  1/1977,  e come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
            "Art.  18.  (Colloqui,  corrispondenza e informazione). I
          detenuti  e  gli internati sono ammessi ad avere colloqui e
          corrispondenza  con  i congiunti e con altre persone, anche
          al fine di compiere atti giuridici.
            I  colloqui  si  svolgono  in  appositi  locali, sotto il
          controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
            Particolare  favore  viene  accordato  ai  colloqui con i
          familiari.
            L'amministrazione  penitenziaria  pone a disposizione dei
          detenuti  e  degli  internati,  che  ne sono sprovvisti gli
          oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
            Puo'  essere  autorizzata nei rapporti con i familiari e,
          in  casi  particolari, con terzi, corrispondenza telefonica
          con le modalita' e le cautele previste dal regolamento.
            I  detenuti  e  gli  internati  sono autorizzati a tenere
          presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
          vendita  all'esterno  e  ad  avvalersi  di  altri  mezzi di
          informazione.
            La corrispondenza dei singoli condannati o internati puo'
          essere   sottoposta,   con   provvedimento   motivato   del
          magistrato  di  sorveglianza,  a  visto  di  controllo  del
          direttore   o   di   un   appartenente  all'amministrazione
          penitenziaria designato dallo stesso direttore.
            Per  gli  imputati  i  permessi  di  colloquio  fino alla
          pronuncia  della sentenza di primo grado, la sottoposizione
          al   visto   di   controllo   sulla   corrispondenza  e  le
          autorizzazioni   alla  corrispondenza  telefonica  sono  di
          competenza  dell'autorita'  giudiziaria, ai sensi di quanto
          stabilito  nel  secondo  comma  dell'articolo  11.  Dopo la
          pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado  i permessi di
          colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.
            Le   dette   autorita'   giudiziarie,   nel  disporre  la
          sottoposizione  della  corrispondenza a visto di controllo,
          se  non  ritengono  di  provvedervi  direttamente,  possono
          delegare  il  controllo  al  direttore  o a un appartenente
          all'amministrazione  penitenziaria  designato  dallo stesso
          direttore.  Le  medesime  autorita'  possono anche disporre
          limitazioni  nella  corrispondenza  e nella ricezione della
          stampa".