Art. 5.

  1.  Il  sesto comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' sostituito dai seguenti:
  "Ai  fini  dell'assegnazione  dei  soggetti al lavoro si deve tener
conto  dei  loro  desideri  ed  attitudini  nonche'  delle condizioni
economiche della famiglia.
  Le  direzioni  degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di
contabilita'  generale  dello  Stato  e  di  quelle  di  contabilita'
speciale,  possono,  previa  autorizzazione  del Ministro di grazia e
giustizia,  vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo
pari  o  anche  inferiore  al  loro  costo,  tenuto conto, per quanto
possibile,  dei  prezzi  praticati  per  prodotti  corrispondenti nel
mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto".
 
          Nota all'art. 5, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  20  della  legge  n. 354/1975, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  20.  (Lavoro).  - Negli istituti penitenziari deve
          essere  favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei
          detenuti e degli internati.
            Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e'
          remunerato.
            Il  lavoro  e'  obbligatorio  per  i  condannati  e per i
          sottoposti  alle misure di sicurezza della colonia agricola
          e della casa di lavoro.
            I  sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura
          e  di  custodia  e  dell'ospedale  psichiatrico giudiziario
          possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
          finalita' terapeutiche.
            L'organizzazione  e  i  metodi  del  lavoro penitenziario
          devono  riflettere  quelli del lavoro nella societa' libera
          al  fine  di  far  acquisire  ai  soggetti una preparazione
          professionale  adeguata  alle normali condizioni lavorative
          per agevolarne il reinserimento sociale.
            Ai  fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve
          tener  conto  dei loro desideri ed attitudini nonche' delle
          condizioni economiche della famiglia.
            Le  direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle
          norme  di  contabilita' generale dello Stato e di quelle di
          contabilita'  speciale,  possono, previa autorizzazione del
          Ministro  di  grazia  e  giustizia,  vendere prodotti delle
          lavorazioni  penitenziarie  a prezzo pari o anche inferiore
          al  loro  costo,  tenuto  conto,  per quanto possibile, dei
          prezzi  praticati  per  prodotti corrispondenti nel mercato
          all'ingrosso della zona in cui e situato l'istituto.
            I  detenuti  e  gli  internati  che  mostrino  attitudini
          artigianali,   culturali   o   artistiche   possono  essere
          esonerati   dal  lavoro  ordinario  ed  essere  ammessi  ad
          esercitare,   per  proprio  conto,  attivita'  artigianali,
          intellettuali o artistiche.
            I   soggetti   che  non  abbiano  sufficienti  cognizioni
          tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
            La  durata delle prestazioni lavorative non puo' superare
          i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro
          e,  alla  stregua  di  tali leggi, sono garantiti il riposo
          festivo e la tutela assicurativa e previdenziale".