Art. 6.

  1.  L'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito
dal seguente:
  "ART.  21.  - (Lavoro all'esterno). - 1. I detenuti e gli internati
possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a
garantire  l'attuazione  positiva  degli scopi previsti dall'articolo
15.
  2.  I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono
avviati  a  prestare  la  loro opera senza scorta, salvo che essa sia
ritenuta  necessaria  per  motivi  di  sicurezza.  Gli  imputati sono
ammessi  al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente
autorita' giudiziaria.
  3.  Quando  si  tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi
sotto  il  diretto  controllo  della direzione dell'istituto a cui il
detenuto  o  l'internato  e' assegnato, la quale puo' avvalersi a tal
fine del personale dipendente e del servizio sociale.
  4.   Per   ciascun  condannato  o  internato  il  provvedimento  di
ammissione    al    lavoro   all'esterno   diviene   esecutivo   dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza".