Art. 7. 
 
  1. L'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'  sostituito
dal seguente: 
  "ART. 22. - (Determinazione delle mercedi). -  1.  Le  mercedi  per
ciascuna categoria di lavoranti  sono  equitativamente  stabilite  in
relazione  alla  quantita'  e  qualita'  del  lavoro   effettivamente
prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro  del  detenuto  in
misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico  previsto
dai contratti collettivi di lavoro. A tale  fine  e'  costituita  una
commissione  composta  dal  direttore  generale  degli  istituti   di
prevenzione e di pena, che la presiede,  dal  direttore  dell'ufficio
del lavoro dei detenuti e degli internati  della  direzione  generale
per gli istituti di prevenzione e di pena, da un  ispettore  generale
degli istituti di prevenzione e di pena,  da  un  rappresentante  del
Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  e  da  un  delegato  per  ciascuna  delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale. 
  2. L'ispettore generale degli istituti di  prevenzione  e  di  pena
funge da segretario della commissione. 
  3. La medesima commissione stabilisce il trattamento economico  dei
tirocinanti. 
  4. La commissione stabilisce, altresi', il numero massimo di ore di
permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalita'
di fruizione delle stesse da parte dei  detenuti  e  degli  internati
addetti  alle  lavorazioni,  interne  o  esterne,  o  ai  servizi  di
istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o  delle
scuole di istruzione secondaria  di  secondo  grado,  o  i  corsi  di
addestramento  professionale,  ove  tali  corsi  si  svolgano,  negli
istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario".