Art. 8. 1. Nel quarto comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: "facolta'" e' sostituita con la seguente: "diritto".
Nota all'art. 8, comma 1: Il testo dell'art. 26 della legge n. 354/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 26. (Religione e pratiche di culto). - I detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrare i riti".