Art. 8.

  1. Nel quarto comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n.
354, la parola: "facolta'" e' sostituita con la seguente: "diritto".
 
          Nota all'art. 8, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  26  della  legge  n. 354/1975, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 26. (Religione e pratiche di culto). - I detenuti e
          gli  internati hanno liberta' di professare la propria fede
          religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
            Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del
          culto cattolico.
            A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano.
            Gli  appartenenti  a  religione  diversa  dalla cattolica
          hanno  diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza
          dei ministri del proprio culto e di celebrare i riti".