Art. 9.

  1.  Dopo  l'articolo  30-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354,
aggiunto  dall'articolo  2  della  legge  20  luglio 1977, n. 450, e'
inserito il seguente:
  "ART.  30-ter.  -  (Permessi  premio). - 1. Ai condannati che hanno
tenuto  regolare  condotta  ai sensi del successivo comma 8 e che non
risultano  di  particolare  pericolosita'  sociale,  il magistrato di
sorveglianza,  sentito  il  direttore  dell'istituto,  puo' concedere
permessi  premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni
per  consentire  di  coltivare  interessi  affettivi,  culturali o di
lavoro.  La  durata  dei  permessi non puo' superare complessivamente
quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.
  2.  Per  i  condannati minori di eta' la durata dei permessi premio
non  puo'  superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva
non puo' eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.
  3.  L'esperienza  dei  permessi  premio  e'  parte  integrante  del
programma  di  trattamento  e  deve  essere seguita dagli educatori e
assistenti  sociali  penitenziari in collaborazione con gli operatori
sociali del territorio.
  4. La concessione dei permessi e' ammessa:
    a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non
superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
    b)  nei  confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre
anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci
anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo.
    5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena
o  delle  misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati
per  delitto  doloso  commesso  durante  l'espiazione  della  pena  o
l'esecuzione  di  una misura restrittiva della liberta' personale, la
concessione  e'  ammessa  soltanto decorsi due anni dalla commissione
del fatto.
    6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi
di  cui  al  primo  comma  dell'articolo 30; si applicano altresi' le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.
    7.  Il  provvedimento  relativo  ai permessi premio e' soggetto a
reclamo  al  tribunale  di  sorveglianza, secondo le procedure di cui
all'articolo 30-bis.
    8.  La  condotta  dei  condannati  si considera regolare quando i
soggetti,  durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di
responsabilita'  e  correttezza  nel  comportamento  personale, nelle
attivita'  organizzate  negli  istituti  e  nelle eventuali attivita'
lavorative o culturali".