Art. 9. 1. Dopo l'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 2 della legge 20 luglio 1977, n. 450, e' inserito il seguente: "ART. 30-ter. - (Permessi premio). - 1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano di particolare pericolosita' sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, puo' concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non puo' superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione. 2. Per i condannati minori di eta' la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione. 3. L'esperienza dei permessi premio e' parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. 4. La concessione dei permessi e' ammessa: a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo. 5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale, la concessione e' ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. 6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresi' le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo. 7. Il provvedimento relativo ai permessi premio e' soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis. 8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale, nelle attivita' organizzate negli istituti e nelle eventuali attivita' lavorative o culturali".