La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici
le  sostanze  e  le preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad
essere  applicate  sull'epidermide,  sul  sistema pilifero e capelli,
sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui
denti  e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente,
di  pulirli,  profumarli,  proteggerli per mantenerli in buono stato,
modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei.
  2.  I  prodotti  cosmetici  non  hanno  finalita' terapeutica e non
possono vantare attivita' terapeutiche.
  3.  Sono  in  particolare  prodotti  cosmetici,  ai sensi dei commi
precedenti,  i  prodotti  che  figurano  nell'allegato I annesso alla
presente legge.