Art. 10. 
 
  1. La produzione  ed  il  confezionamento  dei  prodotti  cosmetici
devono essere effettuati  in  officine  con  locali  ed  attrezzature
igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione  tecnica  di  un
laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica  e  farmacia,
in chimica e  tecnologia  farmaceutica,  in  ingegneria  chimica,  in
farmacia,  in  scienze  biologiche,   iscritto   al   relativo   albo
professionale o in possesso  del  titolo  di  equivalente  disciplina
universitaria di un paese della Comunita' economica europea, con  cui
viga regime di reciprocita'. 
  2. Il direttore tecnico svolge la sua attivita' con un rapporto  di
lavoro che puo' essere di tipo professionale. 
  3. Il direttore tecnico e' responsabile della  corretta  esecuzione
delle operazioni di produzione e di  confezionamento,  nonche'  delle
condizioni generali di igiene e salubrita' dell'ambiente  di  lavoro,
senza pregiudizio delle responsabilita' dell'imprenditore. 
  4. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  sono  fissati  ed
aggiornati i criteri di massima in ordine alla idoneita' dei locali e
delle  attrezzature  delle  officine  di  produzione   dei   prodotti
cosmetici ed i termini entro i quali i predetti locali devono  essere
adeguati alle prescrizioni. Tali criteri devono far riferimento,  fra
l'altro,  alle   caratteristiche   igienico-ambientali   relative   a
illuminazione, aerazione, modalita' di pulizia, nonche' alla corretta
dislocazione delle lavorazioni tale  da  evitare  contaminazione  dei
prodotti. 
  5. Chiunque intenda produrre o confezionare in proprio e per  conto
terzi i prodotti di  cui  all'articolo  1  deve  darne  comunicazione
scritta almeno trenta giorni prima  dell'inizio  della  attivita'  al
Ministero della sanita' e alla regione. 
  6. La comunicazione deve contenere: 
    a) l'indicazione del nome o la ragione sociale e la  sede  legale
dell'impresa e dell'officina di produzione; 
    b) la descrizione dei locali e  delle  attrezzature  dalla  quale
risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico  al
tipo di produzione che si  intende  effettuare  e  la  documentazione
comprovante l'acquisto o il leasing delle attrezzature sopradette; 
    c) le generalita' e la qualifica del direttore tecnico; 
    d) l'elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e  di
quelle contenute nel prodotto commerciale. 
  7. Ogni modificazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c)  del
comma 6 deve formare oggetto di nuova preventiva comunicazione. 
  8. Analoga comunicazione,  limitatamente  alla  lettera  a),  dello
stesso comma 6 deve essere fatta dagli importatori di prodotti esteri
in confezioni pronte alla vendita. 
  9. Entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno  le  regioni
danno notizia al Ministero della sanita', mediante appositi  elenchi,
delle comunicazioni ricevute nel semestre precedente. 
  10. Il  Ministero  della  sanita'  effettua  in  qualsiasi  momento
ispezioni agli  stabilimenti  di  produzione  al  fine  di  acquisire
elementi per  l'espletamento  dei  compiti  affidati  dalla  presente
legge. 
  11. In qualsiasi  momento  l'autorita'  sanitaria  competente  puo'
accedere nei locali al fine di effettuare ispezioni e  puo'  disporre
l'adozione di particolari cautele  e  l'esecuzione  dei  lavori  onde
adeguare i locali e le attrezzature  tecniche  e  di  controllo  alla
produzione o al confezionamento che si intende effettuare, in armonia
con le disposizioni previste dal decreto ministeriale di cui al comma
4. 
  12. Le imprese produttrici ed importatrici devono conservare per un
periodo di tre anni, anche dopo la cessazione della produzione e  del
deposito, la documentazione relativa alla composizione qualitativa  e
quantitativa del prodotto ed ai processi produttivi. 
  13.  Nel  caso  di  prodotti  cosmetici  "allo  stato  estero"   il
competente organo della vigilanza sanitaria - previo accertamento  di
tale condizione da parte delle competenti autorita' doganali  -  puo'
accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni  di  prelievo
in collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e  con
l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in loco. 
  14. La suddetta operazione di prelievo puo' essere  effettuata  con
le medesime garanzie, presso le imprese destinatarie, se  i  prodotti
cosmetici sono importati con la  procedura  semplificata,  a  termini
degli articoli 232 e seguenti  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia doganale approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
  15. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  contravviene
alle disposizioni dei commi 1, 5,  6,  7  e  8,  a  quelle  impartite
dall'autorita' sanitaria competente ai sensi del comma 11 e a  quelle
emanate con il decreto di cui al comma 4  del  presente  articolo  e'
punito con la  sanzione  amministrativa  da  lire  1.000.000  a  lire
6.000.000. 
 
          Nota all'art. 10, comma 14:
            Il  testo unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973.