Art. 11. 
 
  1. L'autorita' sanitaria competente  puo'  procedere  in  qualunque
momento al prelievo  di  campioni  dei  prodotti  cosmetici,  con  le
modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7. 
  2. Sino alla emanazione  del  decreto  di  cui  all'articolo  7  il
prelievo viene effettuato con le modalita'  in  uso  per  i  prodotti
farmaceutici. 
  3. Il prelievo puo' essere effettuato sia presso  il  deposito  del
fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del  distributore
sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto. 
  4. Quando dalle analisi,  sia  qualitative  che  quantitative,  dei
campioni  prelevati  possa   ipotizzarsi   un   illecito   sanzionato
penalmente, l'autorita' sanitaria, oltre a  trasmettere  il  rapporto
all'autorita' giudiziaria e a darne comunicazione  agli  interessati,
ne informa il Ministero della sanita'. 
  5.  Entro  quindici  giorni  dalla  data   di   ricevimento   della
comunicazione,  gli  interessati  potranno  presentare  all'autorita'
competente istanza di revisione in bollo. 
  6.  Ove  dalle  analisi  risulti  un  illecito  amministrativo,  si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 della  legge  24
novembre 1981,  n.  689.  Competente  ad  effettuare  le  analisi  di
revisione e' l'Istituto superiore di sanita'. 
  7. Le imprese sono  tenute  a  fornire  le  specifiche  e  motivate
informazioni richieste dal Ministero della sanita' o dalla  autorita'
sanitaria  competente  sulle   sostanze   contenute   nei   prodotti,
unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni. 
  8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati
i dati relativi alla  composizione  qualitativa  e  quantitativa  dei
singoli prodotti. 
  9. Il Ministero della sanita' entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, indica l'ufficio territoriale
competente a richiedere le informazioni di cui al comma 7. 
  10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e  8  del
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da  lire
500.000 a lire 5.000.000. 
 
          Nota all'art. 11, comma 6:
            La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale. Il
          relativo art. 15 cosi' dispone:
            "Art.  15  (Accertamenti mediante analisi di campioni). -
          Se   per  l'accertamento  della  violazione  sono  compiute
          analisi  di  campioni,  il  dirigente  del laboratorio deve
          comunicare  all'interessato,  a  mezzo lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
            L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con
          la  partecipazione  di  un  proprio  consulente tecnico. La
          richiesta  e' presentata con istanza scritta all'organo che
          ha  prelevato  i  campioni da analizzare, nel termine di 15
          giorni  dalla comunicazione dell'esito della prima analisi,
          che deve essere allegato all'istanza medesima.
            Delle   operazioni  di  revisione  dell'analisi  e'  data
          comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
          loro inizio.
            I  risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
          all'interessato  a mezzo di lettera raccomandata con avviso
          di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha
          eseguito a revisione dell'analisi.
            Le  comunicazioni  di  cui  al  primo  e  al quarto comma
          equivalgono  alla  contestazione  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  14  ed  il  termine  per  il pagamento in misura
          ridotta  di  cui  all'art.  16  decorre dalla comunicazione
          dell'esito  della  prima analisi o, quando e' stata chiesta
          la  revisione  dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
          della stessa.
            Ove   non   sia  possibile  effettuare  la  comunicazione
          all'interessato  nelle  forme  di  cui al primo e al quarto
          comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
            Con   il  decreto  o  con  la  legge  regionale  indicati
          nell'ultimo  comma  dell'art.  17 sara' altresi' fissata la
          somma   di   denaro   che   il   richiedente  la  revisione
          dell'analisi   e'   tenuto  a  versare  e  potranno  essere
          indicati,  anche  a  modifica delle vigenti disposizioni di
          legge, gli istituti incaricati della stessa analisi".