Art. 11. 1. L'autorita' sanitaria competente puo' procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 7. 2. Sino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 7 il prelievo viene effettuato con le modalita' in uso per i prodotti farmaceutici. 3. Il prelievo puo' essere effettuato sia presso il deposito del fabbricante, del confezionatore, dell'importatore o del distributore sia presso i punti di vendita all'ingrosso o al minuto. 4. Quando dalle analisi, sia qualitative che quantitative, dei campioni prelevati possa ipotizzarsi un illecito sanzionato penalmente, l'autorita' sanitaria, oltre a trasmettere il rapporto all'autorita' giudiziaria e a darne comunicazione agli interessati, ne informa il Ministero della sanita'. 5. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare all'autorita' competente istanza di revisione in bollo. 6. Ove dalle analisi risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad effettuare le analisi di revisione e' l'Istituto superiore di sanita'. 7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal Ministero della sanita' o dalla autorita' sanitaria competente sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni. 8. A tal fine le imprese devono conservare costantemente aggiornati i dati relativi alla composizione qualitativa e quantitativa dei singoli prodotti. 9. Il Ministero della sanita' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al comma 7. 10. Le imprese che contravvengono al disposto dei commi 7 e 8 del presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Nota all'art. 11, comma 6: La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale. Il relativo art. 15 cosi' dispone: "Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). - Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito a revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi".