Art. 14. 
 
  1. Coloro i quali alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge esercitano da almeno tre anni la funzione di direttore  tecnico
di cui all'articolo 10, pur essendo sprovvisti di  una  delle  lauree
ivi indicate, possono proseguire nell'attivita' stessa, purche' entro
quattro mesi  documentino  alla  competente  autorita'  regionale  la
medesima  attivita'   e   ottengano   il   corrispondente   attestato
abilitante. 
  2. L'autorita' predetta, sulla base della documentazione acquisita,
entro sessanta giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  medesima,
rilascia  ai  richiedenti  un  attestato  abilitante  alla  direzione
tecnica  della  produzione  documentata,  dandone  comunicazione   al
Ministero della sanita'.