Art. 15. 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e'  vietato
impiegare  nella   preparazione   di   cosmetici   sostanze   incluse
nell'allegato  II.  I  produttori  e  gli  importatori  di  cosmetici
contenenti tali sostanze devono ritirare  i  prodotti  dal  commercio
entro trenta giorni dalla data predetta. 
  2. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni  di  cui  al
precedente articolo 8, salvo quanto previsto ai commi successivi, non
possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. I prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni di cui  agli
allegati III, IV e  V,  sezione  prima,  della  presente  legge,  non
possono essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 
  4.  Dopo  il  31  dicembre  1987  i  prodotti  non  conformi   alle
prescrizioni richiamate nel comma 3 non possono piu' essere venduti o
comunque ceduti al consumatore. 
  5. I prodotti cosmetici  non  conformi  alle  prescrizioni  di  cui
all'allegato V, sezione seconda, della presente  legge,  non  possono
essere immessi in commercio da produttori ed importatori dopo  il  31
dicembre 1986. 
  6.  Dopo  il  31  dicembre  1988  i  prodotti  non  conformi   alle
prescrizioni richiamate nel  precedente  comma  5  non  possono  piu'
essere venduti o comunque ceduti al consumatore. 
  7. Chiunque produce, confeziona o importa prodotti  cosmetici  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  puo'  proseguire
nell'attivita' purche' presenti la comunicazione di cui ai  commi  5,
6, 7 e 8 dell'articolo 10 entro novanta giorni dalla predetta data. 
  8. Chi viola il disposto del comma 1 del presente articolo soggiace
alle pene previste nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 3. 
  9. Chi viola le disposizioni previste dai commi 3 e 5 del  presente
articolo soggiace alle pene di  cui  al  comma  1,  secondo  periodo,
dell'articolo 3, ovvero a  quelle  previste  dai  commi  2  e  3  del
medesimo articolo 3, a seconda che la non  conformita'  attenga  alla
presenza di  sostanze  non  comprese  negli  allegati  o  al  mancato
rispetto dei limiti e delle  condizioni  stabilite  per  le  sostanze
comprese negli allegati stessi. 
  10. Le pene richiamate nel comma 9 si applicano, altresi', in  caso
di violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 6  del  presente
articolo. 
  11. Chi viola la disposizione del comma  7  del  presente  articolo
soggiace alle sanzioni previste dal comma 15 dell'articolo 10.