Art. 16. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei confronti dei prodotti cosmetici, l'articolo 251 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Nota all'art. 16: Si riportano, ad ogni buon fine, i testi dell'art. 251 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto n. 1265/1934 e degli articoli 5, 6 e 7 del R.D. n. 1938/1924 (Disposizioni circa l'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti di uso personale e domestico) le cui norme cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge: "Art. 251. - E' vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande alcooliche, prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcool diversi dall'etilico. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a 120.000". "Art. 5. - Nella preparazione dei dentifrici e di tutte le materie adoperate per ripulire e conservare i denti, ed in genere, per l'igiene della bocca, e' vietato l'impiego dei coloranti proibiti per la colorazione delle sostanze alimentari e delle bevande. Art. 6. - Nella preparazione dei saponi non si possono usare i coloranti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1. Tale prescrizione non si applica ai saponi medicinali, quando alcuno dei prodotti sindacati entri nella loro composizione come medicamento attivo e la dose sia indicata sull'involucro. Art. 7. - I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate per tingere la pelle e la barba debbono essere confezionati in recipienti portanti l'indicazione della ditta fabbricante oppure di quella venditrice e, se contengono sostanze velenose, come ad esempio composti di piombo, argento, rame oppure parafenilendiamina, pirogallolo, amidofenolo, e simili, devono portare sull'etichetta la esatta indicazione del contenuto, oltre ad una striscia gialla con le parole "Puo' essere nocivo" stampate in modo chiaro, con caratteri alti almeno 4 mm. Il solfato di bario, il solfuro di cadmio, l'ossido di zinco, il solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno, lo zinco e le loro leghe possono adoperarsi in forma di polvere di cipria".