Art. 16. 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano  di
avere efficacia, nei confronti dei prodotti cosmetici, l'articolo 251
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6
e 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938,  nonche'  ogni  altra
disposizione in contrasto con la presente legge. 
 
          Nota all'art. 16:
            Si  riportano,  ad  ogni buon fine, i testi dell'art. 251
          del  testo  unico delle leggi sanitarie approvate con regio
          decreto  n. 1265/1934 e degli articoli 5, 6 e 7 del R.D. n.
          1938/1924   (Disposizioni  circa  l'impiego  delle  materie
          coloranti  nelle sostanze alimentari e negli oggetti di uso
          personale  e  domestico)  le  cui  norme  cessano  di avere
          efficacia  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge:
            "Art.  251.  - E' vietato importare, fabbricare, detenere
          per  vendere  o  comunque  mettere  in  commercio  sostanze
          alimentari,  liquori  o  altre bevande alcooliche, prodotti
          farmaceutici,    specialita'   medicinali,   disinfettanti,
          profumi,  cosmetici,  essenze  a  qualunque  uso destinate,
          prodotti  per la cura o per la colorazione della pelle, dei
          capelli,  delle unghie, dei denti e in generale destinati a
          uso   personale,   che  contengono  etere  amilico,  alcool
          metilico o altri alcool diversi dall'etilico.
            Il  contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000
          a 120.000".
            "Art.  5.  - Nella preparazione dei dentifrici e di tutte
          le  materie adoperate per ripulire e conservare i denti, ed
          in  genere,  per l'igiene della bocca, e' vietato l'impiego
          dei  coloranti  proibiti  per la colorazione delle sostanze
          alimentari e delle bevande.
            Art.  6.  -  Nella preparazione dei saponi non si possono
          usare i coloranti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1.
            Tale  prescrizione  non  si applica ai saponi medicinali,
          quando  alcuno  dei  prodotti  sindacati  entri  nella loro
          composizione come medicamento attivo e la dose sia indicata
          sull'involucro.
            Art.  7.  -  I  cosmetici,  le tinture e le altre materie
          adoperate  per  tingere  la pelle e la barba debbono essere
          confezionati  in  recipienti  portanti  l'indicazione della
          ditta   fabbricante  oppure  di  quella  venditrice  e,  se
          contengono  sostanze  velenose, come ad esempio composti di
          piombo,    argento,    rame    oppure   parafenilendiamina,
          pirogallolo,   amidofenolo,   e   simili,   devono  portare
          sull'etichetta  la  esatta indicazione del contenuto, oltre
          ad  una  striscia gialla con le parole "Puo' essere nocivo"
          stampate in modo chiaro, con caratteri alti almeno 4 mm.
            Il  solfato  di  bario, il solfuro di cadmio, l'ossido di
          zinco,  il  solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno,
          lo  zinco  e  le  loro leghe possono adoperarsi in forma di
          polvere di cipria".