Art. 17. 
 
  1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, a cura del Ministero della  sanita'  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana gli elenchi di cui
agli  allegati  II,  III,  IV  e  V,  con  aggiunta,   accanto   alle
denominazioni ivi indicate, della  denominazione  comune  italiana  o
internazionale o di sinonimi o numeri di  codice  di  identificazione
utili ad una piu' agevole comprensione degli elenchi medesimi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 ottobre 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI