Art. 2. 1. Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei cosmetici. 2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II e' tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purche' sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. 3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV e' consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati. 4. E' vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati negli allegati III e IV. 5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti. 6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunita' economica europea, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 7. Con le stesse modalita' possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici. 8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni. 9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunita' economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni. 10. Il Ministro della sanita' trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonche' sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.