Art. 2.

  1.  Le  sostanze  indicate  nell'allegato  II  non  possono  essere
presenti nella composizione dei cosmetici.
  2.  La  presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II
e'   tuttavia  tollerata  a  condizione  che  essa  sia  tecnicamente
inevitabile,  nonostante  l'osservanza  di  procedimenti  corretti di
fabbricazione  e  purche'  sia  conforme  alle disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 7.
  3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati
III  e IV e' consentito con le limitazioni di dosi, le condizioni, il
campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.
  4.  E'  vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati negli
allegati III e IV.
  5.  Nei  prodotti  appartenenti  alle categorie di cui alle diverse
sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non
siano  espressamente  previste  in  detto allegato o per le quali non
siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.
  6.  Gli  elenchi  e  le  prescrizioni  di  cui  agli  allegati sono
aggiornati,  tenuto  conto  anche  delle  direttive  della  Comunita'
economica  europea,  con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.
  7.  Con  le  stesse  modalita' possono essere aggiunti, in apposite
sezioni  dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze
utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici.
  8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a
tutela  della  salute  pubblica,  prevedono i termini entro i quali i
produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.
  9.  Quando  i  decreti  di  aggiornamento degli allegati comportano
l'utilizzazione  di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle
direttive  della Comunita' economica europea, i decreti stessi devono
indicare  il  periodo,  non  superiore a tre anni, per il quale viene
autorizzato  l'impiego  di  dette  sostanze,  specificare  i prodotti
cosmetici  per  la  cui  produzione l'impiego viene ammesso e imporre
l'adozione  di  diciture  o  di  simboli  idonei a contraddistinguere
chiaramente le relative confezioni.
  10.  Il  Ministro della sanita' trasmette annualmente al Parlamento
una  relazione  sullo  stato  di attuazione della legge nonche' sugli
aggiornamenti di cui ai commi precedenti.