Art. 3. 
 
  1. Salvo che i fatti non costituiscano i piu' gravi reati  previsti
dai commi 5 e 6 dell'articolo 7, chiunque impiega nella  preparazione
dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 2.000.000  a
lire 15.000.000 o, se il fatto e' commesso per colpa,  con  l'arresto
da tre mesi ad un anno o con la ammenda  da  lire  1.000.000  a  lire
10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un terzo,  e'  soggetto  chi
impiega nella preparazione di cosmetici coloranti non compresi  negli
allegati III e IV o sostanze conservanti non comprese nell'allegato V
- sezione lª, o filtri U.V. non compresi nell'allegato  V  -  sezione
2ª, o sostanze non comprese  in  altre  liste  positive  aggiunte  in
apposite sezioni dello stesso  allegato  V,  ai  sensi  del  comma  7
dell'articolo 2. 
  2. Chiunque impiega nella  preparazione  di  cosmetici  sostanze  e
coloranti inclusi,  negli  allegati  III  e  IV  senza  osservare  le
limitazioni e le condizioni negli stessi precisati e' punito  con  la
reclusione da un mese ad un anno e con la multa  da  lire  500.000  a
lire 5.000.000 o, se il fatto e' commesso per  colpa,  con  l'arresto
fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2.500.000. 
  3. Alle pene previste nel comma 2 e' soggetto,  altresi',  chiunque
impieghi  nella   preparazione   di   cosmetici   sostanze   comprese
nell'allegato V, sezioni prima e seconda od in altre  liste  positive
aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma
7 dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate
nel  medesimo  allegato  o  nei  decreti  ministeriali  previsti  nel
medesimo articolo 2. 
  4. In caso di prodotti fabbricati all'estero, le pene previste  nei
commi precedenti si applicano all'importatore.