Art. 4. 
 
  1. I prodotti disciplinati dalla presente legge non possono  essere
registrati come presidi medico-chirurgici, ai sensi dell'articolo 189
del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto  27
luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto  6
dicembre 1928, n. 3112. 
  2. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Ministero della sanita' procede alla revisione di  tutti  i
provvedimenti con cui i prodotti destinati ad essere applicati  sulle
superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti  e  sulle  mucose
della bocca, sono stati registrati  come  presidi  medico-chirurgici,
provvedendo, a seconda dei casi a: 
    a) revocare la registrazione dei prodotti di  cui  alla  presente
legge, nonche' stabilire il termine, non  superiore  a  dodici  mesi,
entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le formazioni a
suo tempo autorizzate; 
    b) confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici
aventi   soltanto   finalita'    disinfettante,    disinfestante    o
insettorepellente; 
    c) eliminare dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicita'
dei prodotti di cui conferma la  registrazione  le  affermazioni  che
possono  indurre  un  uso  cosmetico  dei  prodotti  o  che  comunque
attribuiscono ai preparati finalita' proprie dei prodotti cosmetici. 
  3. Quando, ai sensi del comma 2,  revoca  la  registrazione  di  un
prodotto, il Ministro  della  sanita'  provvede,  contemporaneamente,
alla revoca di qualsiasi licenza di  pubblicita'  sanitaria  relativa
allo stesso. In caso di  conferma  della  registrazione,  i  messaggi
pubblicitari eventualmente autorizzati devono  essere  adeguati  alle
effettive caratteristiche del prodotto. 
  4. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge decadono le autorizzazioni per la produzione e il commercio dei
prodotti destinati ad essere applicati sulle  superfici  esterne  del
corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca,  registrati
come presidi medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge medesima. Il  Ministro  della  sanita',
con proprio decreto, stabilisce il termine, non  superiore  a  dodici
mesi, entro il  quale  dovranno  essere  ritirate  dal  commercio  le
confezioni a suo tempo autorizzate. 
 
          NOTE

          Note all'art. 4, comma 1:
            Il  testo  vigente  dell'art.  189  del testo unico delle
          leggi sanitarie e' il seguente:
            "Art.  189.  I  presidi  medici  e chirurgici non possono
          essere  prodotti,  a  scopo  di vendita, se non da apposite
          officine autorizzate dal Ministro per l'interno.
            Parimenti  il commercio di presidi medici e chirurgici e'
          sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.
            Il  regolamento  determina  i  presidi  ai  quali debbono
          essere  applicate le disposizioni del presente articolo, le
          modalita'  da  osservare  nel  commercio di essi, anche per
          quanto  si  riferisce  al  prezzo  di  vendita,  nonche'  i
          requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
            Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi
          e con l'ammenda da lire 40.000 a 200.000.
            Il  prefetto,  indipendentemente dal procedimento penale,
          puo'  ordinare  la  chiusura  fino a tre mesi e, in caso di
          recidiva,  da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi
          o  rivendite;  puo'  inoltre  procedere  al  sequestro  dei
          presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi
          in commercio ovunque si trovino.
            Il provvedimento del prefetto e' definitivo".
            -  Il  R.D.  n. 3112/1928 ha approvato il regolamento per
          l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 170, contenente
          disposizioni varie sulla sanita' pubblica.