Art. 4. 1. I prodotti disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come presidi medico-chirurgici, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanita' procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, sono stati registrati come presidi medico-chirurgici, provvedendo, a seconda dei casi a: a) revocare la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonche' stabilire il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le formazioni a suo tempo autorizzate; b) confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto finalita' disinfettante, disinfestante o insettorepellente; c) eliminare dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicita' dei prodotti di cui conferma la registrazione le affermazioni che possono indurre un uso cosmetico dei prodotti o che comunque attribuiscono ai preparati finalita' proprie dei prodotti cosmetici. 3. Quando, ai sensi del comma 2, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della sanita' provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza di pubblicita' sanitaria relativa allo stesso. In caso di conferma della registrazione, i messaggi pubblicitari eventualmente autorizzati devono essere adeguati alle effettive caratteristiche del prodotto. 4. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, registrati come presidi medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, stabilisce il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo autorizzate.
NOTE Note all'art. 4, comma 1: Il testo vigente dell'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie e' il seguente: "Art. 189. I presidi medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno. Parimenti il commercio di presidi medici e chirurgici e' sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno. Il regolamento determina i presidi ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalita' da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonche' i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione. Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 200.000. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; puo' inoltre procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo". - Il R.D. n. 3112/1928 ha approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 170, contenente disposizioni varie sulla sanita' pubblica.