Art. 5. 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, le imprese produttrici e  importatrici,  anche  attraverso  le
loro associazioni, devono comunicare al Ministero della  sanita'  gli
elenchi delle sostanze e dei prodotti in piegati  nella  preparazione
dei cosmetici.