Art. 6. 
 
  1. L'Istituto superiore di sanita' svolge,  nella  materia  oggetto
della  presente  legge,  funzioni  di  consulenza  della   competente
amministrazione  statale.  In  tale  ambito,  l'Istituto,  oltre   ad
esprimere parere sugli elenchi di cui all'articolo 5: 
    a) fornisce valutazioni tecniche per l'adozione dei provvedimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 7; 
    b) propone al  Ministro  della  sanita'  eventuali  aggiornamenti
straordinari degli  elenchi,  degli  adempimenti  e  delle  modalita'
previsti dagli articoli 2 e 4. 
  2. I criteri di massima in ordine all'idoneita' per i locali  e  le
attrezzature delle  officine  di  produzione  dei  cosmetici  di  cui
all'articolo 10 vengono  stabiliti  dall'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro.