Art. 7. 
 
  1. I  prodotti  cosmetici  devono  essere  fabbricati,  manipolati,
confezionati e venduti in modo tale  da  non  causare  danni  per  la
salute nelle normali condizioni di impiego. 
  2.  Il  Ministro  della  sanita',  tenendo  conto  delle  direttive
comunitarie, determina, con proprio  decreto,  i  metodi  di  analisi
necessari per controllare la composizione dei prodotti  cosmetici  ed
altresi' i criteri di purezza batteriologica  e  chimica  e  relativi
metodi di controllo, nonche', se del caso,  particolari  prescrizioni
per la conservazione. 
  3. Con lo stesso decreto vengono altresi' determinate le  modalita'
da seguire per il prelievo di campioni di cui al successivo  articolo
11. 
  4.  Con  corrispondenti   decreti   si   provvede   ai   successivi
aggiornamenti. 
  5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone  in  commercio
prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego,  possono
essere dannosi per la salute e' punito con la reclusione  da  1  a  5
anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000. 
  6. Se il fatto e' commesso per colpa, si applicano le pene previste
dal comma 5 ridotte da un terzo a un sesto. 
  7. Chiunque contravviene ai criteri  di  purezza  batteriologica  e
chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione  amministrativa
da lire 500.000 a lire 5.000.000.