Art. 7. 1. I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego. 2. Il Ministro della sanita', tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresi' i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonche', se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione. 3. Con lo stesso decreto vengono altresi' determinate le modalita' da seguire per il prelievo di campioni di cui al successivo articolo 11. 4. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti. 5. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle normali condizioni di impiego, possono essere dannosi per la salute e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000. 6. Se il fatto e' commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da un terzo a un sesto. 7. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.